A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 9 del 25 luglio 2025 la Regione Emilia-Romagna ha introdotto importanti novità relative alla formazione del personale alimentarista, abrogando la precedente L.R. 11/2003.

Nello specifico occorrerà programmare un percorso formativo, descritto nel manuale HACCP, la cui responsabilità sarà a carico dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) che potrà decidere di formare in autonomia il personale che manipola alimenti oppure appoggiarsi ad enti di formazione. Se l’OSA, a sua volta formato adeguatamente per il ruolo che riveste, decide di formare autonomamente il personale dovrà dimostrare l’efficacia dell’attività formativa attraverso della documentazione (ad esempio registri, materiale, ecc.) e definire una periodicità di rinnovo della formazione. Nel caso in cui decidesse di appoggiarsi ad enti di formazione sarà l’ente stesso a decidere la durata, i contenuti e la periodicità di rinnovo, previo confronto con l’OSA e sempre secondo quanto indicato nel manuale HACCP aziendale.

L’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025 ha introdotto importanti novità in materia di formazione su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tra queste quella che merita più attenzione è l’introduzione di un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Nello specifico il percorso formativo del datore di lavoro prevede un corso della durata di 16 ore da integrare con un modulo “cantieri” della durata di 8 ore nel caso in cui si tratti di un’azienda del settore edile.

Alle 16 ore (ed eventuali 8 ore integrative) si devono aggiungere 8 ore di formazione nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, quindi nel caso rivesta il ruolo di R.S.P.P.. Al modulo comune di 8 ore si aggiunge un modulo tecnico-integrativo di 12 o 16 ore solo se l’attività rientra in determinati settori (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico, ecc.).

Tale percorso formativo prevede che il datore di lavoro non R.S.P.P. aggiorni ogni 5 anni il suddetto corso tramite una formazione con durata minima di 6 ore. Allo stesso modo il datore di lavoro R.S.P.P. svolgerà corsi di aggiornamento con la stessa periodicità ma con durata minima di 8 ore.

La scadenza per la presentazione del MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) è stata fissata al 28 giugno 2025 come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/01/2025.

Il CCNL edilizia sottoscritto il 03/03/2022 stabilisce al capitolo “Formazione su salute e sicurezza” dell’allegato 2 che l’aggiornamento della formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni 3 anni e non più ogni 5 anni come previsto dall’accordo stato-regioni n. 221 del 21/12/2011.

La mancata applicazione del contratto, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, comporta tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti al controllo, comporta la perdita dei benefici connessi all’applicazione del contratto stesso.

La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello di scadenza alla data di entrata in vigore del contratto, pertanto:
– per i lavoratori che hanno effettuato la formazione dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia quindi dopo il 03/03/2022 la scadenza dell’aggiornamento è triennale
– per i lavoratori che hanno effettuato la formazione prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia quindi prima del 03/03/2022 la scadenza dell’aggiornamento resta quinquennale fino all’aggiornamento successivo che andrà effettuato con cadenza triennale

Si precisa che la nuova norma contrattuale non riguarda i preposti i quali rinnoveranno il relativo corso ogni 2 anni e lo stesso varrà come formazione che assolve l’obbligo di aggiornare la formazione base dei lavoratori.

A partire dal 13 febbraio 2025 i produttori/detentori/trasportatori di rifiuti non pericolosi non potranno più utilizzare i vecchi formulari ma dovranno scaricare dal sito ministeriale del RENTRI www.rentri.gov.it i nuovi modelli cartacei già vidimati (non occorrerà quindi recarsi alla Camera di Commercio per la vidimazione).

La procedura prevede la registrazione tramite SPID, CIE o CNS nel sito del RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti”, l’emissione del FIR vuoto da compilare manualmente oppure la compilazione digitale del FIR e successiva emissione. Ogni FIR andrà stampato in duplice copia una delle quali rimarrà al produttore mentre l’altra accompagnerà il rifiuto durante il trasporto e sarà integrata, sottoscritta e datata una volta raggiunto il destinatario che ne rilascerà una copia.

A breve sarà necessario passare al registro elettronico per la gestione dei rifiuti pericolosi.

L’iscrizione alla piattaforma RENTRI che gestisce la tracciabilità dei rifiuti pericolosi si effettua con SPID, CIE o CNS tramite il sito ministeriale www.rentri.gov.it in periodi diversi a seconda del numero di dipendenti, nello specifico:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per aziende con più di 50 dipendenti
  • dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per aziende tra 11 e 50 dipendenti
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per aziende fino a 10 dipendenti

Dal 13 febbraio al giorno dell’iscrizione sarà obbligatorio scaricare il registro di carico/scarico rifiuti dal sito del RENTRI nell’area “Supporto” e vidimarlo presso la Camera di Commercio previo appuntamento e pagamento dei diritti di segreteria (come da indicazioni presenti nel sito della Camera di Commercio di riferimento della propria provincia).

Una volta effettuata l’iscrizione si dovrà utilizzare esclusivamente il registro elettronico abbandonando il cartaceo.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La scadenza per la presentazione del MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) è stata prorogata al 1 luglio 2024 come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2024.

La Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2021 ed entrata in vigore il 21/12/2021, ha introdotto nell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 il nuovo comma 7-ter secondo il quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione la formazione dei preposti doveva essere aggiornata con cadenza quinquennale mentre l’attuale normativa indica la cadenza biennale.

Di conseguenza, i preposti che sono stati formati dopo il 21/12/2021 dovranno svolgere il corso di aggiornamento dopo 2 anni, mentre chi è stato formato prima del 21/12/2021, indipendentemente dalla data di svolgimento del corso, dovrà adeguarsi alla normativa e frequentare il corso di aggiornamento tassativamente entro il 21/12/2023.

Si precisa che, in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni, i corsi verranno organizzati secondo le indicazioni e con i contenuti previsti dal vigente Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011.

Entro il 24 agosto 2023 tutti gli utilizzatori industriali o professionali, nonchè i loro supervisori (datore di lavoro e/o capi reparto), di prodotti chimici contenenti una concentrazione di diisocianati maggiore dello 0,1% devono aver completato con esito positivo un apposito corso di formazione sull’uso sicuro, in accordo al Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH 2006/1907/CE.

La normativa prevede 3 moduli formativi (formazione base, formazione intermedia e formazione avanzata), classificati a seconda dell’attività dell’azienda.

Tale formazione viene organizzata da diversi enti di formazione ma anche da alcuni fornitori di prodotti chimici.

Si precisa che la normativa prevede un aggiornamento della formazione ogni 5 anni.