CCNL edilizia – periodicità triennale aggiornamento formazione lavoratori
Il CCNL edilizia sottoscritto il 03/03/2022 stabilisce al capitolo “Formazione su salute e sicurezza” dell’allegato 2 che l’aggiornamento della formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni 3 anni e non più ogni 5 anni come previsto dall’accordo stato-regioni n. 221 del 21/12/2011.
La mancata applicazione del contratto, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, comporta tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti al controllo, comporta la perdita dei benefici connessi all’applicazione del contratto stesso.
La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello di scadenza alla data di entrata in vigore del contratto, pertanto:
– per i lavoratori che hanno effettuato la formazione dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia quindi dopo il 03/03/2022 la scadenza dell’aggiornamento è triennale
– per i lavoratori che hanno effettuato la formazione prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL edilizia quindi prima del 03/03/2022 la scadenza dell’aggiornamento resta quinquennale fino all’aggiornamento successivo che andrà effettuato con cadenza triennale
Si precisa che la nuova norma contrattuale non riguarda i preposti i quali rinnoveranno il relativo corso ogni 2 anni e lo stesso varrà come formazione che assolve l’obbligo di aggiornare la formazione base dei lavoratori.
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